Statuto dell'Associazione "Punto di Vista" APS
Scarica lo statuto del Circolo
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 così come modificato dal DLgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata “Punto di Vista Associazione di Promozione Sociale” siglabile in breve “Punto di Vista APS”, con sede in Bologna (Bo) in via Dell’Oro n. 1, – cap. 40124, operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.
L’Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, e rappresentanze anche altrove.
Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l’Associazione potrà aggiungere alla denominazione “Punto di Vista” anche l’espressione “Associazione di promozione sociale” ovvero l’acronimo “APS”.
L’Associazione opera senza fini di lucro ed ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
Art. 2 - Scopi e attività
- L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
- L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 finalizzate:
- all’educazione, istruzione, formazione nonché alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- all’organizzazione e alla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura.
- In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
- favorire la socializzazione e la condivisione di esperienze e conoscenze personali e/o sociali;
- promuovere lo scambio culturale per valorizzare la diversità, stimolando le capacità logiche, favorendo il rapporto con le dinamiche emotive e facilitando l’apprendimento di comportamenti;
- promuovere l’inclusione di soggetti diversamente abili ed in condizione di disagio fisico, psichico, economico e/o sociale;
- valorizzare la condivisione del tempo libero tra persone disabili e normo-dotate;
- garantire e facilitare l’accesso a contenuti complessi, anche tecnologici, ai soggetti con meno attitudine;
- favorire l’aggregazione e formazione di tutti i cittadini, attraverso eventi e manifestazioni culturali, artistiche e musicali;
- sviluppare capacità espressive e comunicative;
- sviluppare capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi;
- sviluppare capacità relazionali volte anche al raggiungimento di future convivenze al di fuori della famiglia d’origine;
- migliorare i livelli di autonomia delle persone disabili;
- fornire occasioni di incontro e scambio tra persone disabili e normo-dotate;
- offrire alle persone con disabilità visiva un luogo di riferimento;
- integrare le persone disabili in attività con altre persone non disabili con assunzione di responsabilità primaria della propria partecipazione a tale attività;
- sviluppare le capacità di far parte di un contesto lavorativo.
- Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione pone in essere non in maniera esclusiva, le seguenti attività:
- costituire un punto di facilitazione digitale, ad esempio per la creazione dello SPID, l’accesso al fascicolo sanitario elettronico, le prenotazioni on-line, etc;
- organizzare attività ludico-ricreative;
- organizzare attività sportive;
- organizzare attività turistiche;
- organizzare attività gastronomiche, quali ad esempio cene, degustazioni di cibi e bevande etc;
- organizzare attività ludico ricreative, quali ad esempio scacchi, giochi da tavolo, carte, origami, etc;
- organizzare tornei, gare e attività sportive, quali da esempio arrampicata, showdown, baseball, etc;
- organizzare gite, visite guidate, viaggi etc;
- organizzare eventi culturali, quali presentazioni di libri, letture, cineforum, teatro, musica etc;
- prestare servizi di collaborazione con le famiglie in particolar modo rivolgendo l’attenzione ai minori al fine di promuovere una migliore qualità della vita di studio e di relazioni familiari;
- organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre; allacciando rapporti con analoghe associazioni italiane e estere; stabilendo contatti con gli operatori del settore al fine di orientare le scelte editoriali in conformità agli scopi istituzionali;
- organizzare progetti per l’inclusione dei soggetti svantaggiati e con disabilità al fine di promuovere una integrazione sociale reale e iniziative ludico riabilitative atte a garantire il costante miglioramento della qualità della vita;
- svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento, nonché compiere ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
- L’Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Tali attività saranno deliberate dall’Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell’Assemblea dei soci.
- Le attività di cui al presente articolo, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla legge.
Art. 3 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche iniziative o programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con l’Amministrazione pubblica;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa di riferimento;
- iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
Art. 4 - Membri dell'Associazione
All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto.
I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci e tutte le persone fisiche o giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Il Consiglio di amministrazione cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con eventuale rilascio della tessera associativa).
L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa oltre il termine dell’anno sociale per il quale la quota è dovuta;
- per esclusione:
per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
per comportamenti dolosi;
L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio di amministrazione.
La decadenza interviene, senza ulteriori formalità oltre l’annotazione sul libro soci, al termine dell’anno sociale in cui si è registrata la morosità senza che questa sia stata sanata, nonostante sollecito anche collettivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione tramite raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) con il preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il Consiglio di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso, decadenza o l’esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio di amministrazione sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso di minorenni l’elettorato attivo è riconosciuto in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previo accordo e accollo delle spese relative.
I soci sono obbligati a:
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
Art. 7 - Prestazioni dei soci e volontari
L’Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei soci, prestate in forma volontaria, libera e gratuita, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
L’Associazione, in caso di necessità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci che potranno essere retribuiti nei limiti e nelle forma di legge, dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, fermo restando che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti agli scopi statutari dell’Associazione, la stessa potrà, per quell’evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all’Associazione stessa, purché debitamente assicurate.
A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo all’Associazione, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.
Il Consiglio di amministrazione delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e prevedendo i limiti e le modalità dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato a titolo volontario per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.
I soci e i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.
Art. 8 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- Vice Presidente;
- Il Segretario;
- l’Organo di controllo o il Collegio dei Revisori (eventuale).
Art. 9 - L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Associazione eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e/o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria
- elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull’esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio di amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.
Art. 10 - Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici), e comunque sempre da un numero dispari, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio di amministrazione esclusivamente gli associati.
il Consiglio di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio di amministrazione:
- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- Predispone bilancio o rendiconto;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
- Si prodiga per l’esecuzione dei progetti in essere, finalizzati allo svolgimento degli scopi istituzionali e non dell’Associazione, ed è tenuto ad aggiornare gli associati in qualunque momento venga richiesto.
Il Consiglio di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di consiglieri presenti il voto del Presidente vale doppio.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio di amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri.
In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato.
Art. 12 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni il Vice-Presidente deve convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio di amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 13 - Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione; coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Art.14 - Organo di controllo – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, è organo facoltativo e, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall’Assemblea anche fra i non associati.
Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio di amministrazione e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017, assume le funzioni e i compiti dell’Organo di Controllo e pertanto:
- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
Art. 15 - Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore scelto di comune accordo fra le parti contendenti, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale;
l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Art. 16 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art.17 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le norme in materia di Enti non commerciali.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore
debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.